Il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ha introdotto una nuova e innovativa interpretazione del concetto di compatibilità paesaggistica con la sentenza 496/2018.
Chiamato in causa da un privato, a cui la Soprintendenza aveva negato la possibilità di installare dei moduli fotovoltaici nell’ambito del rifacimento di una vecchia tettoia tettoia, poiché in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e visible, il TAR ha respinto tale diniego .
I pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici non devono essere percepiti come fattore di disturbo visivo, ma come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
A detta dei giudici bisogna bilanciare la compatibilità paesaggistica con la necessità di diffusione delle energie rinnovabili.
I pannelli fotovoltaici, sostiene il Tar, sono ormai considerati elementi normali del paesaggio. L’installazione per incompatibilità col vincolo paesaggistico può essere vietata solo nelle aree dichiarate non idonee dalla Regione, come i nuclei storici.