Obbligo FV in edilizia

L’art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) del decreto Dlgs n. 28/2011, emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, sancisce l’obbligo di dotarsi di 1 kW di fotovoltaici sul tetto ogni 80 Mq della pianta della costruzione. L’allegato 3 del decreto definisce tali obblighi.

Dlgs n. 28/2011 Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Comma 3. .Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P = 1/K x S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, K è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:

  1. K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017

dlgs_28-2011